Interrogazione del 5 giugno 2022

Povertà che pesa sulle famiglie con figli minorenni a carico
Disagio che colpisce gli assicurati morosi.
Quale situazione a Lugano? Quali risposte politiche?

Famiglie povere con figli a carico

Secondo i dati della statistica federale dell’aiuto sociale, il numero di economie domestiche private con almeno un minorenne in Ticino che hanno ricevuto l’assistenza sociale nel 2015 erano 1’249, mentre nel 2020 erano 1’293. Nel 2015 il 55% di queste economie domestiche erano composte da un adulto solo con minore/i, mentre nel 2020 questa percentuale è leggermente scesa al 50%.
(…) Per il 2020 il tasso di aiuto sociale in Ticino per i minorenni si attestava al 3,5% mentre a livello nazionale la media era del 5,2%.Ciò è da attribuire principalmente agli ammortizzatori sociali previsti nell’ambito della politica familiare portata avanti sin dal 1997 dal Cantone grazie a strumenti quali gli assegni integrativi (versati a copertura del fabbisogno dei figli fino ai 15 anni) e gli assegni di prima infanzia (che ad oggi coprono il fabbisogno dell’intera unità di riferimento fino all’inizio dell’obbligo scolastico). Tali strumenti, confluiti dal 2003 all’interno della Laps, permettono di limitare il ricorso alle prestazioni assistenziali per le famiglie con figli.

(Fonte: Risposta del Consiglio di Stato del 18 maggio 2022 all’Interrogazione parlamentare n. 31.22)

La povertà che colpisce i minori ha effetti negativi sul lungo periodo, in quanto pone i bambini e i giovani in situazione di difficoltà nell’ambito della salute, nella sfera sociale (accesso allo sport e alla cultura, scarso riconoscimento sociale,…) e nel contesto scolastico/formativo, come sottolineano Caritas (v. testo “Vaincre la pauvreté des enfants en Suisse” sul sito del’associazione) e Humanrights.ch (che richiama la piena concretizzazione dell’art. 6 cpv. 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). I genitori in difficoltà finanziarie soffrono pure molto a fronte dei loro figli per le rinunce e le restrizioni che devono imporre, sottolinea Pro Juventute (“Pauvre dans un pays riche”, testo nel sito dell’associazione).

Domande al Municipio

  1. Quanto sono le economie domestiche private con almeno un minorenne a Lugano che hanno ricevuto l’assistenza sociale nel 2015 e nel 2020?
  2. Quale è il tasso di aiuto sociale per i minorenni a Lugano nel 2020?
  3. Come intende muoversi il Municipio per contribuire a togliere dalla povertà e dall’assistenza le famiglie con figli minorenni a carico?

Assicurati morosi
Pur essendo sospesa la black list degli assicurati morosi a causa della pandemia e in vista dell’adozione di una nuova strategia del Cantone, il problema delle persone che non pagano i premi cassa malati rimane acuto e dietro di esso si nasconde spesso una situazione personale di estremo disagio e di incapacità a gestire con le proprie forze la propria situazione finanziaria, la richiesta di sussidi e prestazioni complementari, la dichiarazione fiscale, ecc.

Domande al Municipio

  1. Quanti sono gli assicurati morosi segnalati dal Cantone al Comune per il fatto che sono in arretrato con il pagamento dei premi cassa malati e che devono pertanto essere contattati dal Comune?
  2. Quanti di loro hanno risposto nel 2018-2020 e quanti non hanno risposto alla lettera del Comune?

Adeguatezza del numero di assistenti sociali e di curatori
Avere un numero adeguato di professionisti per tenere sotto controllo il tessuto sociale in difficoltà e intervenire proattivamente è fondamentale per una Città che combatte l’esclusione sociale.

Domande al Municipio

  1. Il numero degli assistenti sociali e dei curatori a Lugano è sufficiente per affrontare i problemi della povertà delle famiglie con figli e degli assicurati morosi?
  2. Quante curatele di sostegno, curatele di rappresentanza, curatele di cooperazione e curate generali* sono in essere a Lugano? Si può potenziare l’applicazione della curatela di sostegno?
  3. Gli assistenti sociali e i curatori a Lugano sono sovraccarichi di lavoro? Per poter affrontare proattivamente queste problematiche il loro numero dovrebbe essere potenziato?

* Generi di curatele (393-398 CC)


Curatela di sostegno (art. 393 CC)
È la misura meno incisiva e presuppone il consenso dell’interessato. La misura è indicata per chi necessita di un semplice sostegno per compiere determinati affari. L’effetto è aiuto e assistenza, può concretizzarsi con la dispensa di informazioni, consigli o appoggio nella presa di decisioni.
Non limita l’esercizio dei diritti civili e non comporta poteri di rappresentanza né di amministrazione. Quindi non ha effetti coercitivi, per questo, l’aiuto fornito nell’ambito di un’amministrazione di sostegno, ha senso solo se l’interessato collabora, il tutto si limita, in effetti, ad “avere un occhio”. Potrà in particolare essere utilizzata per persone anziane o giovani invalidi.
Curatela di rappresentanza (art. 394 e 395 CC)
È istituita quando una persona non può compiere determinati atti e deve essere rappresentata, che sia in ambito d’assistenza personale o di gestione patrimoniale.
Il curatore è il rappresentante legale che può agire per l’interessato, in suo nome e conto. La misura può non limitare l’esercizio dei diritti civili della persona che vi è sottoposta: in tal caso vi è un diritto di agire concorrente, l’interessato è nondimeno vincolato dagli atti del curatore, non può limitare il suo potere, anche se ha conservato l’esercizio dei diritti civili.
Secondo la situazione, l’autorità di protezione degli adulti può anche limitare in modo puntuale la capacità di agire dell’interessato, circoscrivendo gli effetti a determinati e specifici atti.
Se c’è gestione patrimoniale, che è una forma particolare di curatela di rappresentanza, questa può portare su tutto o parte del patrimonio e/o del reddito. Spetta all’autorità specificare l’estensione dei compiti gestionali e decidere se c’è oppure no restrizione dell’esercizio dei diritti civili. L’autorità può anche limitare l’accesso a determinati beni (conti bancari, fondi) o elementi di reddito. Gli art. 408-410 CC descrivono gli obblighi dell’amministratore.
Curatela di cooperazione (art. 396 CC)
È istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d’aiuto, per proteggerla. Il consenso può intervenire prima, in concomitanza o posteriormente all’atto. Non vi è nessuna forma da rispettare, il consenso può essere tacito o espresso. Il curatore non è rappresentante della persona, che agirà essa medesima. Spetta all’autorità di protezione degli adulti determinare, in funzione del bisogno d’aiuto dell’interessato, gli atti subordinati al consenso del curatore. Il consenso è una condizione di validità dell’atto, l’esercizio dei diritti civili è limitato di conseguenza.
Curatela generale (art. 398 CC)
Implica, per legge, la privazione dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3 CC). Essa comporta l’assistenza personale, gestionale e la rappresentanza verso terzi. Non devono quindi essere definiti i singoli compiti. Il campo d’applicazione della curatela generale è soggetto a restrizioni nel senso che deve essere ordinata solo nei confronti di persone che hanno un particolare bisogno d’aiuto.
Le curatele d’accompagnamento, di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate l’una con l’altra (art. 397 CC). Tale pacchetto di misure flessibili permette di fornire un’assistenza adeguata ai reali bisogni dell’interessato, alla luce del principio secondo cui lo Stato deve limitarsi a fornire l’assistenza necessaria e interferire il meno possibile nell’autonomia dell’interessato.

(Fonte https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela/)

Con distinti saluti,

Raoul Ghisletta, Giovanni Albertini, Danilo Baratti, Sara Beretta Piccoli, Edoardo Cappelletti, Niccolò Castelli, Mattea David, Marisa Mengotti, Tamara Merlo, Dario Petrini, Tessa Prati, Aurelio Sargenti, Carlo Zoppi