INTERROGAZIONE del 23 dicembre 2020
DOVE SI TROVA IL TERMINE DEL 15 DICEMBRE 2020 AVANZATO PER GIUSTIFICARE LA DOMANDA D’URGENZA PER IL MESSAGGIO 10771?
1. Giurisprudenza in materia di urgenza
La sentenza 52.2001.2 del 2 febbraio 2001 del Tribunale Amministrativo Cantonale indica quanto segue a proposito dell’urgenza definita dall’art. 56, cpv. 2 della LOC.
Messaggi municipali
Art. 561I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce.[82]
2 Salvo i casi dove è domandata e concessa l’urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.
“Secondo la giurisprudenza, la legittimità del ricorso alla clausola d’urgenza in applicazione dell’art. 56 cpv. 2 LOC deve essere valutata con criteri restrittivi, insuscettibili di deroghe di mera opportunità, ed ammessa a titolo eccezionale, allo scopo di limitare al massimo il rischio che vengano adottate decisioni prese senza una debita informazione e preparazione, cui tende la preventiva presentazione del rapporto commissionale (RDAT II-1993 n. 5 consid. 5.4. con rinvio). L’applicazione di analoghi criteri restrittivi si impone, del pari ed anzi a maggior ragione, quando il legislativo è chiamato a deliberare d’urgenza su un oggetto che non è all’ordine del giorno (ipotesi cui è da assimilare, in tal contesto, l’inserimento di una nuova trattanda nei sette giorni che precedono la seduta del legislativo) od in relazione al quale fa difetto il messaggio municipale (ipotesi cui dev’essere assimilata, sempre in questo ambito, la trasmissione del messaggio a meno di trenta giorni dalla seduta).”
La sentenza 52.2001.2 del Tribunale Amministrativo Cantonale verte proprio sulla giustificazione dell’urgenza di una decisione legata ad un termine temporale.
2. Urgenza del messaggio 10771
Il Messaggio Municipale 10771 concerne la concessione urgente di due fideiussioni solidali a favore di FC Lugano SA (per fr. 525’000.–) e HC Lugano SA (per fr. 900’000.–), a garanzia dei prestiti senza interessi erogati dalla Confederazione (art 13 cpv. 1 della Legge COVID-19) per un valore complessivo di fr. 1’425’000.-
Tale messaggio non giustifica in alcun modo l’urgenza.
Il municipale Roberto Badaracco nella seduta del Consiglio comunale del 21 dicembre 2020 ha più volte giustificato la richiesta di urgenza sul messaggio 10771 con la necessità di ossequiare il termine del 15 dicembre 2020 (con una dilazione di qualche giorno, evidentemente) per fare in modo che i club sportive professionistici ottengano gli aiuti federali.
Il termine invocato dal municipale per l’urgenza del messaggio 10771 tuttavia non risulta presente:
- né nella Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (Stato 19 dicembre 2020) (818.102);
- né nell’Ordinanza sulle misure nel campo degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l’attenuazione delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra) del 4 novembre 2020 (Stato 1° dicembre 2020) (415.022)
Dato che purtroppo il municipale Badaracco nella seduta del Consiglio comunale del 21.12.2020 non è stato in grado di rispondere alla domanda dei consiglieri comunali su tale termine,
con la presente interrogazione chiediamo gentilmente al lodevole Municipio di rispondere entro 15 giorni:
- in quale legge, regolamento, documento amministrativo federale o cantonale figura il termine del 15 dicembre 2020, che giustifica l’urgenza del messaggio municipale 10771?
- come mai è stato possible derogarvi, dato che la decisione del Consiglio comunale di Lugano (peraltro soggetta a referendum e a ricorso) è avvenuta il 21 dicembre 2020?
Raoul Ghisletta, Jacques Ducry, Sara Beretta Piccoli, Nicola Schönenberger, Edoardo Cappelletti, Carlo Zoppi