Il Consiglio di Stato con decisione del 25.11.2020 ha accettato il ricorso di alcuni esponenti del PS Lugano contro l’inutile e illegale articolo 15a, che era stato approvato il 12.11.2018 dal Consiglio comunale di Lugano in occasione della revisione del Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano.
Questo inutile e illegale articolo 15a in materia di preferenza tra le candidature di svizzeri e di stranieri a posti di lavoro comunali era stato voluto dall’UDC ed era stato approvato dal legislativo comunale con l’appoggio di Lega, PLR e PPD: il Governo ora lo ha giudicato contrario al diritto superiore.
L’inutile e illegale articolo 15a voluto dall’UDC non entrerà quindi in vigore.
Il tenore dell’inutile e illegale articolo UDC era il seguente:
Parità di requisiti Art. 15a
Nelle assunzioni a titolo di nomina e di incarico, in presenza di candidati con requisiti equivalenti è data la precedenza a quelli di cittadinanza svizzera, ai domiciliati con permesso C e ai dimoranti con permesso B.
Per la nomina, se vi sono più candidati che rispondono alle condizioni indicate al cpv. 1, vale inoltre quanto previsto dall’art. 5 cpv. 3.
In materia di preferenza indigena per la nomina e l’incarico di dipendenti nella Città di Lugano si applicherà pertanto unicamente l’articolo 5, capoverso 3 del Regolamento organico della collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano.
Art. 5 Requisiti
1 I candidati alla nomina devono adempiere ai seguenti requisiti: a. cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC); b. condotta ineccepibile e documentata; c. idoneità psicofisica alla funzione; d. formazione, preparazione e attitudini idonee alla funzione da occupare (mansionario).
2 Abrogato.
3 In presenza di candidati con requisiti equivalenti, il domicilio a Lugano e la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni possono essere valutati quali titolo preferenziale per la nomina.
4 Il Municipio designa, mediante ordinanza, le funzioni legate all’esercizio della pubblica potestà e destinate a tutelare gli interessi generali del Comune o di altre collettività pubbliche che possono essere occupate soltanto da persone di nazionalità svizzera.
È solare che l’articolo 5, cpv. 3 dà ampissimo margine di manovra al Municipio di Lugano nella scelta dei dipendenti comunali, consentendo all’esecutivo cittadino di considerare i legami effettivi con la società luganese e svizzera che hanno i candidati con requisiti equivalenti.
L’articolo 15a dell’UDC non serviva quindi a nulla e non doveva pertanto essere inserito nel Regolamento di una Città svizzera come Lugano, che rispetta il principio della legalità e che ha un’immagine da difendere sul piano cantonale e nazionale. Il PS è pertanto soddisfatto della decisione del Consiglio di Stato.