Rischio incendi a Lugano negli edifici antecedenti il 1. gennaio 1997 e nuova LPA: quali sono la valutazione e i prossimi passi del Municipio?

Interpellanza del 7 gennaio 2021

Il 6 gennaio 2021 un ennesimo incendio scoppiato in un immobile a Lugano-Besso ha costretto all’evacuazione 30 inquilini; tre di essi sono rimasti intossicati. Il 4 gennaio un’abitazione a Pregassona è stata colpita da un altro incendio.

Il 3 dicembre 2020 il Municipio di Lugano segnalava nel Preavviso del Municipio alla mozione no. 4076 dal titolo “Piano d’azione per garantire la sicurezza antincendio a 30’000 inquilini di Lugano” (pag. 3) quanto segue:

Ricordiamo a tal proposito l’esito del test effettuato su un quadrilatero del Quartiere di Molino Nuovo, nell’ambito del quale, su 25 edifici individuati, solo 5 proprietari hanno dato seguito alla richiesta del Municipio di presentare una perizia di rischio residuo.

Di fronte ad una perizia che dovesse prevedere delle misure da attuare sull’edificio esaminato, non esiste ad oggi una base legale che permetta di imporre la loro attuazione su degli edifici che non siano “ad uso collettivo” quali istituti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, salari svago, ecc. (art. 41d cpv.3 LE – Allegato 4 RLE p.to 1).

Nel caso in cui il proprietario di uno stabile residenziale o di un condominio dovesse decidere di non far fronte alle spese preventivate per la messa in opera dei provvedimenti stabiliti dalla perizia, non sussiste per l’Autorità alcuna possibilità di sostituirsi d’ufficio al proprietario inadempiente o di attuare dei provvedimenti sostitutivi quali la dichiarazione d’inabitabilità dello stabile o altre misure coercitive.

La soluzione del problema sollevato dai mozionanti deve essere trovata a livello cantonale in quanto è a tale livello che viene affrontato il tema della Polizia del fuoco in Canton Ticino. La nuova Legge sulla protezione antincendio (LPA) (…) deve essere l’ambito all’interno del quale viene stabilito come risolvere il problema dell’attuazione delle misure antincendio sugli stabili residenziali realizzati prima del 1. gennaio 1997 che non sono oggetto di interventi di riattazione o trasformazione.”

Ribadiamo la nostra estrema preoccupazione, più volte espressa in atti parlamentari, per il rischio di incendi che mettono in pericolo decine di migliaia di inquilini a Lugano, i quali hanno la sfortuna di vivere in immobili costruiti prima del 1. gennaio 1997.

È una situazione grave che va affrontata al più preso per evitare disagi e morti inutili, ponendo i proprietari di immobili di fronte alle loro responsabilità.

Alla luce del Preavviso del Municipio di Lugano e visto il nuovo messaggio 7942 del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2020 per il vario di una “Legge sulla protezione antincendio” (LPA) formuliamo le seguenti domande al lodevole Municipio:

1. Base legale per la perizia di rischio residuo
Il Municipio di Lugano afferma che per i Municipi oggi non esiste nessuna base legale che può obbligare a fornire una perizia di rischio residuo i proprietari di stabili residenziali realizzati prima del 1. gennaio 1997 che non sono oggetto di interventi di riattazione o trasformazione.
1.1 La nuova LPA cambia qualcosa in proposito?
1.2 Se sì, cosa?
1.3 Se no, intende scrivere al Gran Consiglio per chiedere di introdurre un cambiamento di legge?

2. Possibilità di sanzionare il proprietario inadempiente
Il Municipio di Lugano afferma che per i Municipi oggi non esiste nessuna base legale per sanzionare (ad es. con la dichiarazione di inabitabilità dello stabile e altre misure) il proprietario di uno stabile residenziale o di un condominio, che dovesse decidere di non far fronte alle spese preventivate per la messa in opera dei provvedimenti stabiliti dalla perizia.
2.1 La nuova LPA cambia qualcosa in proposito?
2.2 Se sì, cosa?
2.3 Se no, intende scrivere al Gran Consiglio per chiedere di introdurre un cambiamento di legge?

3. Possibilità di sostituirsi al proprietario inadempiente
Il Municipio di Lugano afferma che oggi per i Municipi non esiste nessuna base legale per sostituirsi d’ufficio al proprietario di uno stabile residenziale o di un condominio, che dovesse decidere di non far fronte alle spese preventivate per la messa in opera dei provvedimenti stabiliti dalla perizia.
3.1 La nuova LPA cambia qualcosa in proposito?
3.2 Se sì, cosa?
3.3 Se no, intende scrivere al Gran Consiglio per chiedere di introdurre un cambiamento di legge?

Con distinti saluti

Raoul Ghisletta, Edoardo Cappelletti, Beatrice Reimann,