A Lugano vi sono 11’500 edifici, dei quali 9’700 edificati prima del 1997. Per 8’000 stabili edificati prima del 1997, di cui 2100 stabili con più di 4 piani, la Città non dispone di informazioni sulla conformità antincendio in base al rischio residuo. Come ammette il Municipio nella risposta del 14 febbraio 2020 alle interrogazioni 1012 e 1052 “non si può ritenere che il tema della sicurezza antincendio a Lugano sia totalmente sotto controllo.”

Per questo motivo mi attiverò con una mozione affinché la Città avvii un’indagine a tappeto per i 2100 stabili menzionati: in caso di mancato riscontro dei proprietari la Città dovrà ordinare le perizie sul rischio residuo, far fare dai proprietari gli interventi di messa a norma e verificarne l’attuazione.

Solamente in tal modo agli inquilini di 2100 stabili di dimensioni medio-grandi potrà essere assicurata la necessaria sicurezza in caso di incendi. Stimando che vivano 15 persone in ognuno di questi 2’100 stabili, ne va della sicurezza di 30’000 inquilini!

Basi legali (fonte: www.cispi.ch)

Conformemente alla Legge Edilizia (art. 41c e art. 41g LE) ed al relativo Regolamento d’applicazione (art. 44a cpv2 e art. 44g cpv 2 RLE) spetta all’Autorità comunale verificare se il rischio residuo d’incendio dell’edificio o impianto esistente risulta accettabile. Per l’espletamento di questo compito l’Autorità comunale si avvale di un Tecnico Riconosciuto nel campo delle Polizia del Fuoco, secondo l’art. 44h RLE. Se la verifica attesta l’accettabilità del rischio la procedura è conclusa; nel caso invece in cui risultasse un rischio residuo non accettabile, soprattutto per la sicurezza delle persone, il Municipio dovrà ordinare al proprietario dell’edificio/impianto la presentazione di un concetto di protezione atto a ridurre il rischio ad un livello accettabile (art. 44g cpv1). Va inoltre tenuto conto che il Municipio, nel caso di difetto grave e pericolo imminente per l’incolumità delle persone, deve ordinare la sospensione delle attività, art. 42 LE e 107 LOC.

Conformemente all’art. 44g RLE cpv3 spetta al proprietario, nel caso di un intervento parziale su edifici e/o impianti esistenti, la presentazione al Municipio di una perizia che certifichi che il rischio residuo presente nella parte di edificio/impianto non oggetto dell’intervento risulti accettabile. Per l’espletamento di questo compito, il proprietario deve avvalersi di un Tecnico Riconosciuto nel campo della Polizia del Fuoco secondo l’art. 44h RLE. Se la verifica attesta l’accettabilità del rischio la procedura è conclusa; nel caso invece in cui risultasse un rischio residuo non accettabile, soprattutto per la sicurezza delle persone, il proprietario deve adattare l’edificio e/o impianto secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo (art 44g RLE cpv1).

Raoul Ghisletta, presidente PS Lugano